Contratto noleggio – 2 pagine compatte Margini A4 8mm
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Contratto di noleggio veicolo

CagliariRent – Dati contrattuali
CONTRATTO

N. prenotazione:
N.:
Data:

Dati Cliente

Veicolo

Schema veicolo
OptionalNote

Dettagli Noleggio

Luogo:   Data:
Firma del Cliente
CagliariRent
Firma

Condizioni contrattuali di noleggio

Parte integrante del contratto

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI NOLEGGIO:

art. 1 OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL LOCATORE

1.1 L’autoveicolo viene consegnato in perfette condizioni e corredato di tutti gli accessori e documenti sia di legge sia di uso (triangolo per la sosta di emergenza; attrezzi; gilet ad alta visibilità; ruota di scorta e/o kit gon a e ripara; eventuali accessori elencati a pag. 1 del contratto di noleggio; carta di circolazione; certi cato assicurativo). Tale circostanza viene data per acquisita dalla mancata contestazione del Cliente che, prendendo l’autoveicolo, riconosce che il medesimo è in ottimo stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli accessori e documenti sopra indicati. E’ comunque, fatto salvo il diritto del Cliente di provare l’esistenza di eventuali vizi occulti al momento della consegna e/o di vizi sopravvenuti nel corso del noleggio che non siano a lui imputabili. E’ obbligo del Cliente di comunicare alla ditta Locatrice la scoperta dei predetti vizi con immediatezza.

1.2 Se il Cliente, in caso di sinistro e/o furto e/o incendio e/o arresto del veicolo, ne richiede la sostituzione, la ditta Locatrice può avvalersi della facoltà di non concedere la sostituzione del mezzo e di non procedere oltre nell’esecuzione del contratto, rinvenen-dosi in tali eventi una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzi-detta facoltà, la ditta Locatrice rinuncia al diritto alla corresponsione della tari a di noleggio per il periodo contrattuale residuo, salvo che non vi sia responsabilità da parte del Cliente, a cui in tal caso nulla è più dovuto. La ditta locatrice si impegna a fornire la massima assistenza sempre e comunque.

1.3 La ditta Locatrice si obbliga a rimborsare al Cliente le somme da lui spese per riparazioni dovute a guasti dell’autoveicolo purché le medesime risultino regolarmente fatturate alla ditta Locatrice. Il Cliente dovrà chiedere autorizzazione preventiva alla ditta Locatrice. Le spese saranno rimborsate solo nel caso in cui il guasto non sia stato causato dal Cliente ma che sia pervenuto per il normale deperimento delle parti (art.996 c.c.). In caso di guasto, il veicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente e si provvederà alla sostituzione del medesimo, salvo disponibilità, senza alcun onere e salva la facoltà della ditta Locatrice di non concedere il veicolo sostitutivo, rinvenendosi in tale evento una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzide-tta facoltà, la Ditta Locatrice rinuncia al diritto alla corresponsione della tari a di noleggio per il periodo contrattuale residuo. Nel caso di veicoli 6 o più posti, la sostituzione potrà avvenire con un veicolo analogo oppure con 2 vetture. La ditta Locatrice garantisce che la responsabilità civile del Cliente (e/o di altra persona speci catamente indicata sul contratto e pertanto autorizzata a condurre l’autoveicolo) è coperta da regolare polizza assicurativa con un massimale unico di € 7.000.000,00. La superiore polizza, essendo di natura essenziale, è su cientemente portata a conoscen-za del Cliente.

art. 2 OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente è responsabile dell’autoveicolo no al momento della cessazione del contratto di noleggio anche se il controllo di rientro non è e ettuato in sua presenza. In caso di restituzione del veicolo durante l’orario di chiusura dell’u cio, il Cliente è responsabile per il pagamento del costo di noleggio no alla presa in consegna della vettura da parte del personale della ditta Locatrice. Gli eventuali danni che dovessero riscontrarsi sull’autoveicolo saranno posti ad esclusivo carico del Cliente

2.2 Il Cliente si obbliga: a) a pagare il corrispettivo di noleggio comprensivo, oltre che della tari a u ciale, anche degli importi contrattualmente stabiliti a titolo di penale (ove dovuti) e autorizza n da ora la ditta Locatrice ad addebitare le somme dovute,an-che a titolo di acconto, sulla carta di credito utilizzata come garanzia; b) a condurre diligentemente l’autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti, nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo; c) a riconsegnare il veicolo con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio. Non ottemperando a tale obbligo, il Cliente autorizza la ditta Locatrice ad addebitargli, oltre al costo del carburante, un costo supplementare per il servizio di rifornimento. Inoltre, il Cliente ha l’obbligo di prestare attenzione sul tipo di carburante da immettere nel serbatoio, in caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell’autoveicolo e/o immissione di carburante impuro, il Cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l’eventuale recupero del veicolo, la riparazione e il pagamento della tari a giornaliera di noleggio per ogni giorno di indisponibilità del mezzo (la tari a da applicare sarà a sola discrezione della ditta Locatrice e potrebbe essere superiore a quella applicata al Cliente per il noleggio); d) a curare la manutenzio-ne ordinaria del veicolo, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubri canti e dell’olio dei freni; e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostra-dali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio, inoltre autorizza la ditta Locatrice a fornire copia del presente contratto di noleggio, nonchè di eventuali ulteriori documenti identi cativi, al ne di rendere identi cabile il conducente del veicolo all'ente interessato alla contestazione del verbale per il mancato rispetto del Codice della Strada, si impegna inoltre a rimborsare la ditta Locatrice nell'ipotesi in cui la stessa abbia provveduto al pagamento di eventuali sanzioni e nel caso di fermo amministrattivo del mezzo pagando la tari a giornaliera di noleggio per tutto il periodo interessato, tali somme potranno essere addebitate senza preavviso sulla carta di credito; f) a tenere indenne la ditta Locatrice da qualsiasi pretesa, anche se avanzata da terzi, per danni subiti ai beni trasportati o comunque presenti nell’autoveicolo; g) a non introdurre animali nel veicolo; h) a riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo e di non poterlo, pertanto, vendere e/o disporne neanche a guisa di pegno.

2.3 Il Cliente si impegna a non condurre od usare l’autoveicolo e a non permettere e/o tollerare che altri lo conducano o lo usino: a) in uno Stato diverso dall' Italia. La conduzione del veicolo nel territorio di uno Stato estero rende ine caci alcune coperture assicurative, e legittima la ditta Locatrice ad addebitare, in via di rivalsa, al Cliente, tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l’inosservanza dell’impegno assunto.b) per il trasporto di persone o cose a titolo oneroso; c) in competizioni e/o prove di velocità; d) in eccesso di velocità; e) per uno scopo contrario alla legge; f) se si tratta di persona non indicata a pag.1 del contratto di noleggio; g) per spingere e/o trainare oggetti; h) strade non asfaltate e/o percorsi fuoristrada; i)su tratti stradali in cui vigge l'obbligo di catene a bordo senza che le stesse siano presenti sul veicolo; l) il Cliente si impegna inoltre a non fornire informazioni false circa la propria identità e/o indirizzo di residenza, sia per lui che per eventuali ulteriori conducenti, oltre che sul luogo di soggiorno e nonchè sulla data di riconsegna del veicolo. Il Cliente è obbligato ad osservare la normativa prevista dal nuovo Codice della Strada.

2.4 In conformità a quanto previsto dall’art. 1588 cod. civ, il Cliente si obbliga a risarcire la ditta Locatrice di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all’autoveicolo, salvo qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quanti cati sulla base dei valori tratti dai listini prezzi delle case costruttrici e comprendono, altresì, costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento ri uti e fermo tecnico del veicolo per il tempo occorrente per la riparazione e per il reperimento dei pezzi di ricambio. All’atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, assegno circolare o contanti, un deposito cauzionale, il cui importo è indicato nella pag.1 del contratto di noleggio che viene sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esempli cativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, la ditta Locatrice è autorizzata ad addebitare in via denitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all’entità del pregiudizio so erto. E’, tuttavia, convenuto che il predetto addebito non potrà eccedere i valori massimi indicati nel contratto di noleggio rispettivamente con riferimento all’ipotesi di danni al veicolo (penale CDW) e a quella di furto e/o incendio (penale LDW). La limitazione del risarcimento entro gli anzidetti valori massimi di cui alle penali CDW e LDW opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave (art.1229 c.c.) del Cliente e, comunque, a condizione che il pregiudi-zio non a erisca ad uno dei seguenti elementi e/o parti del veicolo locato: 1) danni da vegetazione; 2) gomme, cerchi e copriruota; 3) sottoscocca; 4) parti meccaniche; 5) serrature; 6) tappezzeria e parti interne in generale; 7) tutti gli accessori del veicolo; 8) i documenti (inclusi quelli assicurativi); 9) chiavi, triangolo, kit di sicurezza, gilet ad alta visibilità ed eventuali optional riportati a pag.1.

2.5 In caso di incidente, il Cliente è obbligato a: a) informare immediatamente (telefoni-camente) la Ditta Locatrice trasmettendogli, nelle successive 24 ore, una relazione dettagliata compilata; b) informare la più vicina Autorità e farsi rilasciare copia del rapporto che dovrà essere inoltrato alla ditta Locatrice entro 24 ore; c) compilare la constatazione amichevole di incidente (CAI); d) seguire le istruzioni che la ditta Locatrice fornirà relativamente alla custodia e/o alle riparazioni del veicolo. Nel caso in cui il Cliente non adempia alle formalità sopra indicate sarà ritenuto responsabile per l’intero valore di tutti i danni cagionati all’autoveicolo, autorizzando la ditta Locatrice ad addebitare, in via cautelativa, una somma equivalente al danno cagionato e/o all'impor-to della cauzione, in attesa degli accertamenti sulla responsabilità del sinistro da parte delle autoritta competenti.

2.6 Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento delle parti (art.996 c.c.),insieme alle chiavi e tutti gli accessori e optional indicati nel presente contratto di noleggio, alla ditta Locatrice entro la data e l'ora indicata a pag.1 del contratto di noleggio. Il noleggio si intende denito alla ricezione delle chiavi da parte del personale incaricato.Nel caso di ritardo nella riconsegna del mezzo oltre l’orario indicato,con tolleranza di 30 minuti, sarà applicata una penale oraria pari al 10% della tari a giornaliera, con un minimo di tre ore. Se il Cliente avvisa la ditta Locatrice che intende prorogare il contratto, almeno 24 ore prima della scadenza del termine previsto per la riconsegna, il presente contratto sarà esteso (per un massimo di 26 giorni) no alla e ettiva data di restituzione del veicolo senza penale alcuna, salvo disponibilità del mezzo. Trascorse 2 ore dal termine previsto per la riconsegna del veicolo, senza che la ditta Locatrice abbia ricevuto alcuna notizia da parte del Cliente, questa avrà facoltà di querelare il Cliente stesso alle competenti Autorità per appropriazione indebita del veicolo noleggiato ed e ettuare il monitoraggio attraverso il dispositivo gps di cui lo stesso è dotato. La ditta Locatrice provvederà a riprendere, ove possibile, il possesso materiale del veicolo presumendosi come tale la volontà del Cliente, dopo la data prestabilita, che lo stesso abbia inteso abbandonare il veicolo per sottrarsi ai suoi obblighi contrattuali, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere al rimborso delle spese sostenute. La ditta Locatrice, in questo caso, non si assume responsabilità di custodia e garanzia riguardo ad eventuali oggetti che il Cliente abbia lasciato a bordo del veicolo.

2.7 Il Cliente si obbliga a comunicare, al momento della rma del contratto di noleggio, le eventuali guide aggiuntive, che dovranno possedere gli stessi requisiti di idoneità alla guida del Cliente previsti per il tipo di veicolo. In caso di conduzione del veicolo da parte di persone non autorizzate e/o non idonee le condizioni assicurative potrebbero decadere e in caso di sinistro l'unico responsabile sarà ritenuto il Cliente stesso, che esonera alla rma del presente contratto la ditta Locatrice da qualsiasi responsabilità penale, civile ed economica.

art. 3 DIVIETO DI CESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 E' vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto di un terzo.Il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca il veicolo.

3.2 Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla ditta Locatrice, nel caso di uso non appropriato del veicolo da parte del Cliente, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni del presente contratto, nonché nel caso di insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente.Il Cliente, a sua volta, potrà risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il mezzo e l’equipaggiamento indicati nel presente contratto non siano idonei all’uso ed all’utilizzo.

art. 4 FURTO E INCENDIO E ATTI VANDALICI

4.1 In caso di furto e/o incendio del veicolo (totale, parziale e/o tentato), il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alle Autorità competenti e a consegnare alla ditta Locatrice copia della denuncia autenticata dalle Autorità medesime. In tal caso il pagamento del noleggio è dovuto no alla data di consegna della copia della denuncia, alla tari a concordata all’inizio del noleggio, ovvero, se la denuncia è consegnata dopo la data prevista per il rientro, alla tari a u ciale. In caso di furto e/o incendio (totale, parziale e/o tentato) del veicolo dipendente da dolo o colpa (art.1229 c.c.) del Cliente e/o ri uto dello stesso di esporre denuncia alle autorita’ competenti, in aggiunta alla penale (LDW) o alle pretese risarcitorie sopra indicate, verrà a questi addebitato un importo pari al valore del veicolo stesso e di tutte le spese inerenti il fatto accaduto. Al veri carsi del furto, il Cliente dovrà, in ogni caso, riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del Cliente ai ni del risarcimento dovuto, salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile.In caso di furto del veicolo con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare dei danni oppure parti mancanti, il Cliente resterà obbligato nei confronti della ditta Locatrice al risarcimento.

4.2 In caso di furto e/o incendio del veicolo (totale, parziale e/o tentato), il Cliente, se non riconosciuto direttamente responsabile, resterà obbligato nei confronti della ditta Locatrice al risarcimento nei limiti della penalità LDW.

4.3 In caso di atti vandalici nulla sarà dovuto dal Cliente, se non riconosciuto direttamente responsabile, resterà obbligato nei confronti della ditta Locatrice al risarcimento nei limiti della penalità CDW. Il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alle Autorità competenti e a consegnare alla ditta Locatrice copia della denuncia autentica-ta dalle Autorità medesime, in caso ciò non avenga il Cliente si obbliga al risarcimento dei danni riportati al veicolo.

art. 5 DIVIETO DI MODIFICA DELLE “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”

5.1 Nessuna modi ca può essere apportata alle presenti Condizioni Generali se non preventivamente autorizzata dalla ditta Locatrice ERREG di Ruggeri Giuseppe

art. 6 PAGAMENTO DEL NOLEGGIO E ALTRI COSTI

6.1 Il pagamento dell’intero ammontare del noleggio è dovuto all’atto della stipula del contratto. Contestualmente, il Cliente alla rma del presente contratto di noleggio autorizza l’addebito, sulla carta di credito, di tutti i costi inerenti il noleggio, carburante mancante, eventuali multe e/o gli importi a titolo di penale e risarcimenti danni.

6.2 Il superamento della soglia chilometrica prevista dal contratto di noleggio, prevede l’addebito di € 0,20 per chilometro.

art. 7 LOCALIZZAZIONE

7.1 Firmando il contratto di noleggio, il Cliente autorizza espressamente e senza riserva alcuna la ditta Locatrice, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza il corretto uso e funzionamento del veicolo noleggiato attraverso sistemi gps.

art. 8 RECLAMI

8.1 Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al Locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 20 giorni dal termine del noleggio.

art. 9. LINGUA ITALIANA PER L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Il testo in italiano delle presenti Condizioni Generali di Contratto prevale, in caso di diversità, sul testo in inglese e altre lingue, perché esprime l’esatta volontà delle parti.

art. 10 FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

10.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto le parti convengono che sarà competente il Foro di Cagliari.Il contratto di noleggio è regolato dal diritto e dalla legge italiana, pertanto, per qualsiasi controversia ad esso relativa, vengono applicati esclusivamente il diritto e la legge Italiana davanti a qualsiasi Foro ed Autorità.

Ai sensi degli artt.1341 e ss. del c.c., le parti dichiarano di approvare espressa mente i seguenti articoli contrattuali:1);2);3);4);5);6);7);8);9);10).

Luogo:   Data:
Firma del Cliente per integrale accettazione
CagliariRent
Firma